La diapositiva riportava “IL GIUDICE PUO’ NON PROCEDERE…” e la docente leggeva “Il giudice NON PUO’ PROCEDERE …” e proseguiva … bla bla bla… mentre nella mia mente si scatenava un vortice di funesti pensieri. Chissà se gli altri discenti hanno colto l’inesattezza di esposizione? Che cosa sarà frullato loro in testa?
E’ accaduto una settimana fa, a una lezione del corso sull’amministratore di sostegno, il primo nel territorio, dove risiedo, organizzato in collaborazione con l’ASL e il tribunale del capoluogo al quale hanno partecipato una quindicina di persone, dall’età anagrafica disparata e verosimilmente di diversa estrazione e professionalità, interessati comunque a questa tema.
Confesso che dopo aver sentito disquisire indifferentemente sul “PUO’ NON…” e “NON PUO” ho iniziato a concentrarmi sul messaggio che i docenti- maestri volevano far passare ai discenti-allievi e mi sono annotata citazioni e frasi generiche contenenti quelle parole che oggi usiamo, anzi abusiamo e ostentiamo con grande scioltezza di linguaggio.
Tra queste:
“Tutela dei diritti inalienabili delle persone”
“Promuovere, proteggere, garantire tutta la dignità per i disabili psichici e fisici”
“Salute non come mero dato biologico, ma in relazione all’ambiente e al tessuto sociale”
“Sostegno non sostitutivo, ma di supporto alla persona tenendo conto della volontà (best interest)”
“Tutela della dignità e autonomia con la garanzia che sia applicata nel più breve tempo possibile e soggetta a periodica revisione”
“L’impegno dei servizi sociali è quello di rendere autonoma la persona”
E poi parole singole come bisogno, ascolto, assistenza, cura, etica, morale, fiducia, relazione, collaborazione, interazione, solidarietà e tante tante altre, tutte piene di speranza.
La legge N.6/2004 d’istituzione dell’amministratore di sostegno è indubbiamente una gran bella cosa e chi l’ha pensata, un certo Cendon, aveva ben chiaro l’obiettivo al quale voleva arrivare. Di questo sono sicura.
Ma allora perché, troppe volte, ho visto con i miei occhi sbriciolarsi, giorno dopo giorno, fino a spegnersi del tutto proprio quei valori che dovrebbero essere tutelati e garantiti il più a lungo possibile come l’autonomia, la dignità, la volontà, il rispetto?
Sì, proprio così, parlo di vecchi, soli, con qualche difficoltà a relazionarsi con il mondo per i motivi più disparati, talvolta ricchi, i soldi nascosti sotto il materasso, come , pare, si facesse una volta, ma irascibili e introversi, altre volte, invece, poveri ma socievoli e desiderosi di compagnia. Poco cambia: sono egualmente scomodi e disturbanti, per la famiglia, se esiste, che non è più in grado di supportarli e per la società intera che non è più in grado di accoglierli. L’unica soluzione è sopportarli.
A dire il vero, non sempre i vecchi sono abbandonati a se stessi: a volte sono i vicini di casa o qualche amico di lunga data a prendersi cura di loro, animati da quello spirito di solidarietà di cui oggi rimane un flebile barlume. Ma, ahimè, Il vincolo di amicizia, il debito di riconoscenza, l’obbligo morale non sono elementi che possano avere una valenza giuridica, quindi non contano nulla. Poco importa se, in altri tempi, il vecchio o la vecchia hanno saputo dare molto, educare, curare, amare anche persone estranee alla famiglia. Oggi sono incapaci di fare il loro interesse, il migliore ( best interest) e la società se ne deve prendere carico provvedendo alla nomina del soggetto più adatto a tutelarne i diritti inalienabili sanciti dalle convenzioni internazionali: l’amministratore di sostegno.
A lui il compito di garantire dignità, autonomia , rispetto.
Ma come si fa a garantire tutto ciò se non si sa nulla del beneficiario?
Perché avviene proprio così, e non in casi isolati ,come vorrebbero far apparire.
In genere l’equilibrio si rompe quando la persona fragile è vittima di una caduta o è colpita da una malattia che la rende incapace di provvedere a se stessa. Che fare se non intraprendere un percorso diagnostico terapeutico che quasi inevitabilmente conduce al Pronto Soccorso con conseguente ricovero ospedaliero? I sanitari, giustamente preoccupati della dimissione, non possono far altro che attivare i servizi sociali del comune di residenza che sono costretti a richiedere la nomina dell’amministratore con provvedimento d’urgenza per poter agire per il bene del cittadino in difficoltà che nel frattempo giace sofferente in un letto con le sponde alzate , infarcito di farmaci, ignaro di tutto quello che sta succedendo intorno a lui.
E’ agitato, spaventato, dolorante , confuso, disorientato. Come può essere la valutazione, se non che si tratti di persona incapace di intendere e di volere, quindi non autosufficiente totale (NAT)? Quale altra soluzione, sia che ci siano o no familiari, se non il ricovero in una struttura residenziale di mantenimento? Quella che sia, l’importante è che si trovi in fretta, se poi è distante Km e km dal luogo abituale di vita … pazienza … non resta che allargare le braccia! D’altra parte si sa che l’ospedale non è il luogo più adatto per i vecchi.
Fin qui la situazione contingente rende inevitabile la sequenza di eventi elencata.
Ma il tutto dovrebbe essere provvisorio, annunciava a gran voce il docente, facendomi fare un sobbalzo sulla sedia. L’ascolto del giudice tutelare deve avvenire sempre e comunque, in quanto l’amministratore è un gestore controllato dal giudice, al più il colloquio è rimandato a un secondo tempo nei casi di nomina urgente. Il giudice ascolta il beneficiario, ne trae le sue deduzioni e PUO’ PROCEDERE alla nomina, limitarla a un dato periodo o addirittura PUO’ NON PROCEDERE e revocarla, se il beneficiario non è d’accordo
Appunto PUO’ NON, nella diapositiva non c’è traccia del NON PUO’.
Infatti, aggiunse ancora il docente utilizzando una metafora di grande effetto, l’amministratore di sostegno, cuce la sua tutela addosso al beneficiario come un vestito fatto su misura per soddisfare i bisogni attinenti la sfera patrimoniale, quelli legati al quotidiano e quelli assistenziali.
Ma come fa a cucire un abito su misura se non ha il modello, e nemmeno la stoffa, né le forbici, né ago e filo? E se neppure conosce la taglia del tutelato, né se soffre il caldo o il freddo o se non tollera le fibre sintetiche o la lana?
Non capisco. Alzai timidamente la mano: il corso è interattivo e le domande sono gradite, così hanno precisato all’inizio. Al loro cenno, presentandomi come responsabile sanitario di residenze per anziani e cercando di misurare le parole con voce sommessa, affermai che, nella mia esperienza di anni e anni, la rivalutazione del vecchio istituzionalizzato in regime d’urgenza e il colloquio con il giudice non si erano mai verificati con il risultato che amministratore e destinazione, che piacessero o no all’interessato, si perpetuavano a vita, così come l’incapacità di intendere e di volere della persona tutelata. Una sorta di interdizione permanente mascherata da sostegno. Insomma il “PUO’ NON” non mi era mai capitato di vederlo, alla faccia di quella temporaneità e flessibilità, tanto sbandierata, che dovrebbe caratterizzare questa innovativa istituzione. A essere precisi quest’ l’ultima frase l’ho solo pensata.
Il giudice, una donna piuttosto in carne, dall’aspetto gaudente, ha sgranato gli occhi in segno di dolorosa approvazione, ammettendo che purtroppo non sempre il fare corrisponde alle intenzioni, insomma qualcosa sfugge. L’altra docente, un’assistente sociale, dall’aria un po’ saccente che lasciava trasparire qualche rigidità di pensiero, ha storto il naso, in segno di disapprovazione sostenendo che quanto da me riportato faceva riferimento a casi limite, isolati e poco frequenti, sui quali non valeva la pena di soffermarsi un attimo di più.
Precisai allora che non volevo essere polemica, ma segnalare che in alcune circostanze ( troppe secondo il mio pensiero) la convinzione che l’istituzionalizzazione a vita fosse l’unica soluzione , poteva innescare un circolo vizioso di spese e sofferenza che si sarebbe concluso solo con la morte, prima dell’anima e poi del corpo del beneficiato, drammaticamente o fortunatamente in un lasso di tempo piuttosto breve. Il ricordo di Maria, benestante, ma bizzarra, nata nell’agosto del 1938, era vivo in me e nella mia testa rimbombavano forti le sue parole: “Questa è una galera!Voglio tornare a casa mia!”. L’assistente sociale sembrò leggermi nel pensiero e, piuttosto seccata, tagliò corto sostenendo che quando si tratta di casi in condizioni cliniche terminali, non c’è possibilità alcuna di rivalutazione, né ovviamente dell’ascolto del giudice che NON SI PUO’ pretendere che possa intervenire in tutte le situazioni in tempo debito. Circa 2 anni è durata l’interdizione e la reclusione di Maria, risposi io, ma solo nella mia mente.
Ed ecco affiorarmi alla memoria le parole di Simone de Beauvoir: “ E’ la collettività che decide della sorte dei vecchi, anche quando questi si credono più forti”.
Sono seguite una serie di domande di altri partecipanti che manifestavano le loro perplessità sugli strumenti in possesso all’amministratore per poter tutelare e aiutare davvero il beneficiario, considerato che i numeri di nomina stanno diventando spaventosi, almeno in Liguria, con il rischio di inficiare paradossalmente gli stessi principi che hanno ispirato l’istituzione della legge.
Infatti tra le problematiche aperte la diapositiva riportava proprio le seguenti:
- Consenso dell’interessato
- Situazioni estremamente urgenti
- Rimborsi amministrativi
- Iter procedurale.
Ebbi un barlume di speranza: la consapevolezza delle criticità è il primo passo per intraprendere strategie migliorative evitando di arrampicarsi sugli specchi con argomentazioni prive di significato, cosa che tollero davvero poco.
Ma il barlume si è spento subito dopo quando una serie che mi è parsa infinita di NON SI PUO’ PRETENDERE ha invalidato, a mio parere, i buoni propositi che erano stati enunciati con fervore fino a quel momento.
NON SI PUO’ PRETENDERE:
- che l’amministratore sia sempre presente
- che sia in grado di far fronte all’intera sfera di bisogni della persona fragile
- che riesca ad acquisire la fiducia del suo beneficiario
- che riesca ad affiancarlo dal punto di vista morale
IN FONDO:
-l’amministratore è un essere umano
- il compenso è minimo
- non può essere un tuttologo
E tante altre parole che, più che senz’anima, definirei senza capo né coda.
Ebbene sì, siamo a questo punto.
Alla faccia dell’art. 410 del C.C. Doveri dell’Amministratore di sostegno, il comportamento che ho potuto constatare personalmente, con pochissime eccezioni, è stato l’esatto contrario.
L’art. 410 recita ai punti 1 e 2:
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
2. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso […]
Nonostante la gratuità e la difficoltà del compito attribuito all’amministratore, a forte valenza etica, l’elenco degli avvocati che si propongono per il sostegno diventa sempre più lungo.
Anche questo mi sembra paradossale, ma, probabilmente, è dettato dall’aumento esponenziale delle richieste.
A questo punto sono piuttosto esterrefatta, ma mancano ancora due lezioni alla fine del corso e intendo andare avanti per capire qualcosa di più di quello che sta succedendo nel difficile territorio in cui opero, quel qualcosa che mi aiuti a scegliere una strategia di intervento a difesa della fragilità, ammesso che io riesca a coglierla e che riesca poi a intraprenderla.