Sono purtroppo molteplici i possibili abusi da mettere in conto nell'esistenza quotidiana della persona anziana, e ciò a prescindere dal fatto che l'anziano sia in possesso o meno delle proprie facoltà cognitive.
Certo, se in condizioni di piena facoltà intellettiva, l'anziano sarà maggiormente in grado di fronteggiare la situazione che gli si presenta, ma va sempre considerato che l'incedere degli anni porta con sè, inevitabilmente, una fragilità esistenziale che potrebbe ridurre la forza di reagire alle trascuratezze dei familiari o del care giver, o alle iniziative malevole degli uni o dell'altro o anche di terzi.
Ci sono trascuratezze e abusi che si manifestano sul piano personale, altri nell'ambito delle scelte sanitarie, altri ancora nella sfera degli interessi economico-patrimoniali.
Qui mi limiterò alle ipotesi più eclatanti e, forse più dolorose, con la precisazione che ciascun essere umano affronta con una sensibilità sua propria le situazioni, anche quelle negative, e dunque, non è detto che un medesimo fatto di abuso venga vissuto allo stesso modo, né che dallo stesso derivi un pregiudizio parimenti grave nei diversi casi. Allo stesso modo, un fatto che di per sé non costituisce abuso potrebbe essere vissuto come tale dall'anziano e, dunque, di fatto tradursi in abuso o, comunque, in una situazione intollerabile in quel caso specifico.
Così, ad esempio, il fatto che i familiari decidano di collocare l'anziano in una struttura di accoglienza non costituisce di per sé un abuso, ma come tale può essere vissuto da chi abbia sempre avversato l'idea di ritrovarcisi un giorno, contro la propria volontà; così come, anche nel caso di collocazione contro la propria volontà, vi può essere l'anziano che precipita in una condizione psico- fisica di grave sofferenza, ma può anche esservi l'anziano che si adegua all'idea, finendo con l'accettare egli stesso la nuova dimensione di vita.
Distinguiamo, dunque, le tre aree: personale, sanitaria e patrimoniale e cominciamo dalle situazioni negative più significative riscontrabili nella prima, quella personale.
Area personale-relazionale
Vengono qui in considerazione le situazioni di abbandono morale e materiale, come pure le scelte e i desideri dell'anziano riguardo al "dove vivere", "con chi vivere", "chi incontrare e chi rifiutare". Vi rientrano anche i cosìdetti diritti personalissimi, come la decisione di sposarsi, o di separarsi dal coniuge, come pure la decisione di donare propri beni o di fare testamento.
Questi ultimi due atti hanno contenuto patrimoniale, ma li colloco nell'area personale perchè decidere su come disporre dei propri beni rappresenta, prima di tutto, una scelta di natura personale rilevantissima, espressione irrinunciabile della propria libertà.
Ebbene, ciascuna di queste espressioni della propria personalità può incontrare ostacoli.
- Particolarmente grave e dolorosa è la condizione di abbandono in cui non pochi anziani vengono lasciati dagli stretti congiunti. Un anziano abbandonato a se stesso, quand'anche ancora autonomo per certi atti della vita quotidiana, è una persona destinata potenzialmente ad una deriva di solitudine, e di decadenza progressiva anche sul piano igienico e sanitario.
In questi casi, l'anziano deve chiedere aiuto, chiamando i servizi sociali o il medico di famiglia o un vicino di casa, chiedendogli di allertare i servizi sociali. Spetterà a questi presentare domanda di nomina di un amministratore di sostegno, al quale il giudice darà il compito di supportare l'anziano in tutti gli aspetti della vita quotidiana, sottraendolo alla condizione di abbandono cui era stato destinato.
- Pensiamo poi all'anziano che convive con uno dei figli, il quale però - a causa di contrasti con i propri fratelli - impedisca a questi di fare visita al genitore. Si realizza, in questo caso, una vera e propria privazione affettiva che potrebbe anche avere riflessi sulla salute dell'anziano.
In casi come questo, semprechè si tratti di un impedimento significativo e persistente, un rimedio attivabile potrebbe essere quello di una intimazione da far pervenire tramite legale, intimazione al rispetto dei diritti dell'anziano, del suo diritto a ricevere affetto e cura anche morale da parte dei figli esclusi.
Il più delle volte tali forme di impedimento si accompagnano a contrasti dei figli a sfondo patrimoniale, tanto che all'impedimento alle visite potrebbe associarsi una gestione unilaterale dei conti e del patrimonio del genitore, da parte del figlio convivente, sulla base di una delega (non proprio autentica) del genitore.
In tale situazione, è consigliabile ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno. Questi verrà incaricato dal giudice tutelare di predisporre, in favore dell'anziano non autonomo, gli interventi utili a ripristinare il rapporto con i figli esclusi e a prendere in mano la gestione degli interessi anche patrimoniali, in modo da assicurare che le risorse economiche vengano effettivamente destinate alle necessità di vita del beneficiario.
La correttezza dell'operato dell'amministratore di sostegno viene assicurata dal fatto che egli deve trasmettere al giudice, annualmente, una relazione sulle condizioni di vita della persona protetta e altresì una relazione sulla propria gestione economico- patrimoniale, oltreché sulle iniziative assunte nell'interesse della persona.
- Sempre riguardo agli aspetti personali, uno dei problemi più spinosi, dal quale soprattutto potrebbe derivare pregiudizio alla persona anziana non più in grado di decidere autonomamente, è la decisione relativa alla sua collocazione abitativa.
Ipotizziamo che l'interessato abbia sempre manifestato in precedenza un attaccamento particolare alla propria casa, e una decisa riluttanza a vivere in una casa di riposo, ma ciò nonostante, egli venga collocato su iniziativa di uno dei figli o dell' amministratore di sostegno, in una struttura.
Deve farsi notare a questo riguardo che siffatta decisione non rientra nei poteri dell'ads, e men che meno in quelli di un familiare. Nella realtà, tuttavia, si assiste frequentemente a collocazioni in case di riposo senza l'avallo del giudice, e con contratti invalidamente sottoscritti tra la struttura e l'ads o con firma di uno dei figli.
In casi come questo, l'abuso è duplice, dato che al disinteresse per la volontà dell'anziano si accompagna l'irregolarità del contratto.
Quale il rimedio?
Poichè per legge la decisione spetta al giudice tutelare, è consigliabile presentare un ricorso a questi, esponendogli la problematica sotto entrambi i profili. Il giudice dovrebbe/potrebbe disporre un accertamento peritale, nominando un esperto di fiducia (per esempio geriatra) al fine di verificare, mediante il vaglio delle circostanze del caso concreto, quale sia la collocazione più adeguata (nell'ambito, beninteso, di quelle praticabili).
Va comunque puntualizzato, per quanto sia ovvio, che avrà senso prendere questa iniziativa del ricorso al giudice tutelare, se esista una disponibilità di un familiare ad accogliere presso di sé l'anziano; soltanto in questo caso, infatti, esisterà una opzione alternativa a quella della casa di riposo.
- Consideriamo, infine, l'eventuale l'esercizio di un diritto personalissimo, come il matrimonio, la donazione, il testamento.
Il tema del matrimonio è piuttosto complesso e meriterebbe una considerazione a parte. In ogni caso, e prescindendo qui dalle valutazioni sulla opportunità o meno di un matrimonio specie nella quarta età, resta il fatto che si tratta di un diritto personalissimo e, come tale, esso potrà venire limitato dal giudice soltanto se sussista un rischio per l'anziano, ad esempio, in termini di possibile dispersione del suo patrimonio e conseguentemente della sua sicurezza economica ed esistenziale.
Prendiamo, per esempio, il caso in cui l'anziano intenda sposare la badante, a sua volta interessata al matrimonio. Qualora appaia verosimile che le mire della badante siano esclusivamente patrimoniali, e che ne possa pertanto derivare un pregiudizio all'anziano, i familiari potranno rivolgersi al giudice tutelare ai fini della nomina di un ads.
Ma il problema da affrontare potrebbe anche consistere nell'ostacolo che i familiari frappongono all'esercizio di un diritto personalissimo, da parte dell'anziano. Così, se questi intenda donare un proprio bene immobile ad un parente che non rientra tra gli aventi diritto alla successione ereditaria È di tutta evidenza quale possa essere l'opposizione dei potenziali eredi a tale atto di donazione; tanto che nessuno - ad esempio - accolga la richiesta dell'anziano di essere condotto dal notaio per la stipula dell'atto. In una situazione del genere, qualora l'anziano non riesca a superare tale intralcio materiale, pur essendo dotato di piena consapevolezza, potrebbe contattare o far contattare da una persona amica il notaio affinché sia il notaio a recarsi a domicilio per il rogito.
In alternativa, l'interessato potrebbe contattare un avvocato per la presentazione della domanda di nomina di un ads, al quale poi spetterà di tener in debita considerazione il desiderio del beneficiario, e di rappresentarlo al giudice ai fini di ogni più opportuna decisione.
Ambito delle decisioni sanitarie
Veniamo ora all'ambito delle decisioni sanitarie: il ricovero in ospedale, la sottoposizione ad esami diagnostici, le scelte terapeutiche, gli interventi chirurgici, la prestazione del consenso informato, l'attenzione da parte di medici ed infermieri.
È questo un tema molto vasto e complesso.
Ciò che va tenuto presente, in via generale, è l'utilità della nomina di un amministratore di sostegno, molto meglio se si tratterà di un familiare a conoscenza della personalità e delle esigenze specifiche del paziente anziano. Perchè è utile la nomina di un amministratore di sostegno? Perchè l'ads incaricato della gestione sanitaria potrà fornire al paziente anziano tutte le informazioni relative agli interventi e ai trattamenti terapeutici, vagliando insieme al paziente (se e nei limiti in cui questi sia in grado di interagire consapevolmente) le scelte da compiersi. L'ads sarà tenuto, inoltre, a verificare la diligenza dell'operato del personale sanitario, e a rappresentare a questi le necessità del paziente.
Ambito degli interessi economico-patrimoniali
Quanto infine all'ambito patrimoniale, i rischi di pregiudizio per l'anziano provengono da varie parti, così dai familiari e parenti, come pure dall' esterno (v. per esempio le banche).
L'elenco potrebbe essere lungo: la firma di una delega bancaria sul proprio conto corrente, fatta su sollecitazione di un figlio o di un altro familiare, il quale poi gestirà per conto proprio e pro domo sua le risorse economiche dell'anziano; l'alienazione o l'acquisto di un bene immobile anche qui dietro pressione del parente, la delega al ritiro della pensione, la firma di un testamento o di una donazione predisposta a favore di chi, negli intenti dell'anziano, non avrebbe dovuto ricevere alcunché, etc.
E da parte della banca, poi: consigli di investimento non proprio sicuri, spiegazioni su come funzionano le cose ben poco comprensibili.
E poi le truffe, ad ogni ora del giorno: ragazzi che si presentano con fare da infondere fiducia, che riescono a vendere a peso d'oro falsi sistemi antifurto o antifuga di gas.
Anche in tale ambito, la presenza di un amministratore di sostegno potrà servire a salvaguardare l'anziano da abusi e truffe come quelle elencate. In che modo?
L'attribuzione all'amministratore di sostegno di compiti relativi agli interessi economico-patrimoniali del beneficiario (beneficiario è la persona a cui favore viene nominato l'ads) produce conseguenze ben precise sulla validità dei contratti che vengano conclusi dopo la nomina.
Più precisamente, se il beneficiario sia totalmente privo di autonomia, poiché totalmente privo di capacità cognitiva, saranno validi soltanto i contratti stipulati, e dunque, sottoscritti dall'amministratore di sostegno. La firma del beneficiario non potrà vincolare l'altro contraente. In altre parole, il contratto sottoscritto dal solo beneficiario sarà nullo. Di conseguenza, nessun effetto e nessun potenziale pregiudizio potranno derivarne al beneficiario.
Analogamente, se il beneficiario sia solo parzialmente non autonomo a causa, ad esempio, di problemi di memoria, i contratti dal medesimo stipulati saranno validi purché accompagnati anche dalla firma dell'amministratore di sostegno. Di conseguenza, se recanti la sola firma del beneficiario, il contratto sarà invalido e non vincolerà il beneficiario al rispetto degli impegni in esso assunti.
Facciamo l'esempio di un anziano in grado di recarsi in banca autonomamente e di interloquire consapevolmente con l'impiegato dell'istituto di credito, e pur tuttavia dotato di un amministratore di sostegno, a causa dei problemi di memoria che lo affliggono.
In tal caso, i poteri conferiti dal giudice all'amministratore di sostegno si dicono "di assistenza" in quanto l'ads dovrà affiancare ma non sostituire il beneficiario nella gestione degli interessi patrimoniali di questi. Sul piano giuridico, ciò vuol dire che i contratti che vengano stipulati dovranno recare anche la firma, ma non la sola firma dell'ads.
Ipotizziamo, dunque, che il beneficiario suddetto si rechi in banca di propria iniziativa, decidendo di investire in un determinato modo i propri risparmi, mentre l'impiegato della banca distrattamente non considera l'esistenza dell'ads (magari perchè non informato in proposito).
Quel contratto sarà invalido e improduttivo di effetti giuridici, poiché -per essere valido - avrebbe dovuto recare, oltre alla firma del beneficiario, anche quella dell'amministratore.
Va detto, comunque, che oggigiorno gli istituti di credito sono sufficientemente preparati al riguardo, e ricevono sempre, subito dopo la nomina dell'ads, notifica del decreto di nomina dello stesso, con la descrizione dei compiti e dei poteri a questi attribuiti.
In presenza, dunque, di un anziano che non sia totalmente autonomo, a causa di qualche problema di salute o di disabilità fisica o psichica, è raccomandabile procedere all'apertura dell'Amministrazione di sostegno. E questo è consigliabile in particolare laddove vi sia un patrimonio di una certa consistenza da salvaguardare per assicurare il soddisfacimento dei futuri bisogni materiali del beneficiario.
Il meccanismo suindicato vale a preservare gli interessi economici dell'anziano anche contro eventuali truffe di terzi, e ciò sempre in virtù della regola per cui il contratto sottoscritto dal solo beneficiario non produce effetti.
Qualora, peraltro, il beneficiario abbia non solo firmato il contratto truffa ma anche corrisposto denaro al terzo truffatore, spetterà ovviamente all'amministratore di sostegno attivarsi sollecitamente con denunce penali e azioni di risarcimento, allo scopo di recuperare il mal tolto.
Quelli in sintesi descritte sono alcune delle situazioni più rilevanti, ma il panorama degli abusi e delle trascuratezze che si verificano a carico degli anziani è alquanto variegato ed eterogeneo.
Certo, lo strumento dell'Amministrazione di sostegno non va assunto quale panacea per tutti i mali, ma costituisce oggi uno degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento per venire incontro il più possibile e nel modo più personalizzato possibile alle esigenze di protezione delle persone fragili, e tra queste le persone anziane.